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PROVVEDIMENTI IN VIGORE

N. 78 CO.IM – Camera – Riforma ITS

Nella seduta d’Aula della Camera del 12 giugno è stato approvato in via definitiva il provvedimento C. 544 e abbinate (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), a prima firma dell’On. Maria Stella GELMINI (FI),  precedentemente approvata in prima lettura, in un testo unificato, dalla Camera e modificata in seconda lettura dal Senato.

Di seguito la sintesi degli articoli del provvedimento:

Articolo 1 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore): dispone l’istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e disciplina i requisiti di accesso ad esso. Costituiscono parte integrante del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

Inoltre, tale articolo dispone che è consentito l’accesso ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, ai giovani e agli adulti che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti: un diploma di scuola secondaria di secondo grado o un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, di cui all’art.15, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 226/2005, unitamente a un certifi­cato di specializzazione tecnica superiore conseguito all’esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Articolo 2 (Missione degli ITS Academy): attribuisce i seguenti compiti agli ITS Academy:

  • potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali
  • assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell’ambito delle politiche di sviluppo industriale, tecnologico e riconversione ecologica
  • sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, mediante azioni di: orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e informazione delle loro famiglie; aggiornamento e formazione, nel periodo di servizio, dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico professionali della scuola e della formazione professionale; politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro; formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita; trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.
  • formare professionalmente i tecnici superiori, al fine di soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, all’innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Articolo 3 (Identità degli ITS Academy): individua la caratterizzazione di ciascun ITS Academy nel riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell’istruzione. Gli ITS Academy possono fare riferimento a un’area tecnologica, tra quelle individuate con il suddetto decreto, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area. Eventuali deroghe possono essere stabilite d’intesa fra il Ministero dell’istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione.

Inoltre, demanda al decreto di cui sopra la definizione, in relazione ai percorsi formativi individuati al successivo art. 5:

  • delle figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale.
  • degli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola
  • dei diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

Prevede anche che – nelle more dell’adozione del decreto di cui sopra – i singoli ITS Academy siano caratterizzati dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 e impone di tener conto – nell’adozione del decreto di individuazione delle specifiche aree tecnologiche nonché degli eventuali ambiti in cui esse si articolano delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico.

Infine, introduce il principio secondo il quale ai singoli ITS Academy è consentito fare riferimento a più di un’area tecnologica, purché nella medesima Regione non operino altri ITS Academy che fanno riferimento a quelle medesime aree nonché previa acquisizione dell’intesa con la Regione interessata. Inoltre, contempla la possibilità che, con decreto del Ministro dell’istruzione adottato siano definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell’istruzione e la Regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un’area tecnologica, anche qualora nella medesima Regione operino altri ITS Academy che fanno riferimento a quelle stesse aree.

Articolo 4 (Regime giuridico degli ITS Academy): dispone che gli ITS Academy si costituiscano come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale standard organizzativo nazionale della struttura. Inoltre, individua lo standard organizzativo minimo dei soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy, rispondente alla seguente composizione:

  • almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l’area tecnologica di riferimento dell’ITS Academy
  • una struttura formativa accreditata dalla Regione, situata anche in una provincia diversa da quella in cui ha sede la fondazione
  • una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l’ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell’istruzione di cui sopra.
  • un’università o un’istituzione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) o un ente pubblico di ricerca, operanti nell’area tecnologica di riferimento dell’ITS Academy.

Inoltre, disciplina lo statuto delle fondazioni ITS Academy, definisce i requisiti dei soggetti fondatori che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS Academy, reca disposizioni in ordine al patrimonio delle fondazioni ITS Academy e individua quali organi minimi necessari delle fondazioni ITS Academy.

Infine, introduce un credito d’imposta, nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il credito d’imposta è pari al 60 per cento delle somme erogate qualora l’erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale.

Articolo 5 (Standard minimi dei percorsi formativi): prevede l’articolazione in semestri dei percorsi formativi degli ITS Academy e ne disciplina la struttura sulla base dei seguenti parametri:

  • percorsi formativi di quinto livello EQF che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente
  • percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente. La disposizione consente di attivare i nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l’articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro dell’istruzione e del Ministro dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

Inoltre, prevede che, a conclusione dei percorsi formativi di cui sopra coloro che li hanno seguiti con profitto conseguano rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate.

In seguito, l’articolo disciplina le caratteristiche comuni dei percorsi formativi degli ITS Academy e stabilisce criteri che costituiscono standard organizzativi minimi per i percorsi formativi degli ITS Academy.

Inoltre, dispone che nei percorsi formativi degli ITS Academy prestino la loro attività docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy. Al riguardo si specifica che i docenti sono reclutati almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, ivi compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno 3 anni, in settori produttivi correlabili all’area tecnologica di riferimento dell’ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.

Articolo 6 (Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti): prevede che, ai fini del rilascio dei diplomi specializzazione per le tecnologie applicate e specializzazione superiore per le tecnologie applicate, i relativi percorsi si concludano con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell’università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM) e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell’università, delle istituzioni AFAM e della ricerca scientifica e tecnologica. Inoltre, disciplina la certificazione dei percorsi formativi degli ITS Academy, da inscrivere nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita e fornisce chiarimenti circa il conseguimento dei «crediti formativi».

Infine, autorizza gli ITS Academy a svolgere le attività di intermediazione di manodopera, vincolandoli, a tal fine, a rendere pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del diploma.

Articolo 7 (Standard minimi per l’accreditamento degli ITS Academy): dispone che a livello nazionale siano stabiliti i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l’accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l’accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell’accreditamento e che i suddetti requisiti e standard minimi siano recepiti dalle Regioni, nell’ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, le quali possono introdurre eventuali criteri aggiuntivi. Alle Regioni spetta, inoltre, definire le procedure per il riconoscimento e l’accreditamento.

Inoltre, demanda la determinazione dei requisiti e standard minimi nonché dei presupposti e delle modalità di cui sopra a un decreto del Ministro dell’istruzione.

Infine, prevede che la revoca dell’accreditamento rilasciato sulla base delle procedure di cui sopra sia disposta qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente. La revoca comporta la perdita dell’abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al finanziamento del sistema di istruzione tecnologica superiore. Nell’ipotesi di revoca dell’accreditamento, le attività formative, qualora possibile, siano proseguite sino alla conclusione, al fine di garantire il completamento dei percorsi formativi agli studenti ai quali manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso.

Articolo 8 (Raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica): prevede che gli ITS Academy e le istituzioni universitarie, nell’ambito della loro autonomia, rendano organici i loro raccordi attraverso i patti federativi con le finalità sia di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, sia di incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, nell’ottica di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi indirizzati all’innalzamento e alla specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive. Tali percorsi rivolti ai lavoratori possono costituire credito formativo per l’eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

Articolo 9 (Misure nazionali di sistema per l’orientamento): prevede che la costituzione degli ITS Academy sul territorio nazionale rispetti le competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa e sia effettuata sulla base di criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali e che il Ministero dell’istruzione promuova la costituzione di “Reti di coordinamento di settore e territoriali” per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS Academy di Regioni diverse.

Inoltre, al fine di favorire lo sviluppo del complessivo Sistema di istruzione tecnologica superiore, affida al Comitato nazionale ITS Academy l’individuazione di linee di azione nazionali orientate a promuovere:

  • attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l’equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS Academy
  • programmi pluriennali che prevedano: percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nonché altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, compresi i licei; iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull’offerta formativa professionale degli ITS Academy
  • programmi di diffusione della cultura scientifica e tecnologica, anche con l’obiettivo di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri europei.

Articolo 10 (Comitato nazionale ITS Academy): istituisce, presso il Ministero dell’istruzione, il Comitato nazionale ITS Academy e ne disciplina la composizione e le funzioni. A tal riguardo, specifica che il Comitato nazionale ITS Academy concerne l’istruzione tecnologica superiore e ha compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS. L’attività del Comitato è finalizzata a raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro. Inoltre, individua dettagliatamente gli oggetti del potere di proposta del Comitato nazionale ITS Academy. Nello specifico, il Comitato propone:

  • le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni
  • le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell’offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto nell’ottica del riequilibrio dell’offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere
  • l’aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area
  • le linee di sviluppo dell’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica
  • la promozione di percorsi formativi degli ITS Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire una omogenea presenza su tutto il territorio nazionale
  • criteri e modalità per la costituzione delle “Reti di coordinamento di settore e territoriali, nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS Academy e reti di innovazione a livello territoriale
  • programmi per la costituzione e lo sviluppo, d’intesa con le regioni interessate, di campus multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica di cui all’articolo 3, comma 1, e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi.

Articolo 11 (Sistema di finanziamento): istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, il Fondo per l’istruzione tecnologica superiore con una dotazione pari a 48.355.436 euro a decorrere dall’anno 2022

Articolo 12 (Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale): prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’istruzione, dell’Anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS e l’adeguamento delle funzioni e dei compiti della banca dati nazionale di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 a quanto previsto dal provvedimento in esame.

Articolo 13 (Monitoraggio e valutazione): dispone in materia di monitoraggio e valutazione, stabilendo che il sistema nazionale già previsto dall’articolo 14 del DPCM 25 gennaio 2008 sia realizzato dal Ministero dell’istruzione, che provvede all’attuazione di esso in conformità a quanto previsto dal disegno di legge in esame.

Articolo 14 (Fase transitoria e attuazione): reca disposizioni (in materia di accreditamento temporaneo delle fondazioni ITS) applicabili per i primi 12 mesi della fase transitoria, rinviando a un decreto del Ministro dell’istruzione la disciplina complessiva della fase medesima, di durata triennale. Inoltre, introduce disposizioni per l’attuazione del provvedimento in esame.

Articolo 15 (Province autonome): dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della legge nell’ambito delle competenze ad esse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

N. 77 CO.IM – Camera – D.l. Aiuti

Nella seduta d’Aula della Camera dell’11 luglio è stato approvato in prima lettura, con modificazioni, il provvedimento C. 3614 (Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina).
Si ricorda che il provvedimento in oggetto ha assorbito il decreto-legge n. 80 del 2022 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale).
Il provvedimento è stato, contestualmente, trasmesso al Senato per la seconda lettura (S. 2668).

Di seguito la sintesi degli articoli di interesse del provvedimento approvato, con le modifiche apportate dalle Commissioni riunite in sede referente:

Articolo 1-ter (Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022): introdotto in sede referente, attribuisce all’ARERA il compito di annullare per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Articolo 1-quater (Riduzione degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell’anno 2022): introdotto in sede referente, rinnova – con riferimento al secondo trimestre 2022 – il compito conferito ad ARERA di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 250 milioni di euro.

Articolo 2 (Incremento dei crediti d imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale): modificato in sede referente, incrementa il credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, elevando dal 20 al 25 per cento la spesa agevolabile sostenuta per l’acquisto del medesimo combustibile, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. Inoltre, incrementa ulteriormente il credito d’imposta, riconosciuto dal d.. n. 17 del 2022 e già elevato dal d.l. n. 21 del 2022, per le imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore), portando dal 20 al 25 per cento la quota della spesa agevolabile sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. In seguito, innalza il credito d’imposta concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, elevando dal 12 al 15 per cento l’importo della spesa agevolabile, sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Nel corso dell’esame in sede referente sono stati introdotti i nuovi commi 3-bis e 3-ter. Il comma 3-bis specifica che, per la fruizione del credito di imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e del credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale alle imprese non gasivore, ove l’impresa si rifornisca di energia dal medesimo venditore presso il quale si riforniva nel primo trimestre 2019, detto venditore sia tenuto a comunicare gli incrementi del costo della componente energetica e dell’agevolazione spettante. Il comma 3-ter chiarisce che le agevolazioni si applicano conformemente alla disciplina in materia di aiuti di Stato de minimis.

Articolo 2-bis (Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale): inserito in sede referente, prevede il riconoscimento per l’anno 2022 di un’indennità una tantum di 550 euro ai dipendenti di aziende private titolari di un contratto a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane.

Articolo 15 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A.): al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla guerra russo-ucraina, dalle sanzioni imposte dall’UE e dai partner internazionali, concede fino al 31 dicembre 2022, SACE S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale. Ai fini dell’accesso alla garanzia l’impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull’ attività in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l’attività d impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.

Le caratteristiche principali della misura agevolativa, che dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione della Commissione Europea, sono di seguito sintetizzate:

  • la garanzia può essere rilasciata entro il 31 dicembre 2022 in favore di imprese con sede in Italia che hanno subito conseguenze economiche negative dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà.
  • la percentuale di copertura della garanzia è individuata tra il 70 e il 90 per cento, in misura inversamente proporzionale alle dimensioni e al fatturato dell’impresa beneficiaria
  • la garanzia è rilasciata attraverso due procedure ordinaria e semplificata, che trovano applicazione in base ai livelli di fatturato o al numero di dipendenti dell’impresa beneficiaria, ovvero all’ammontare della garanzia richiesta.
  • Finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le impese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi; la durata dei finanziamenti può essere estesa fino a 8 anni
  • La garanzia è concessa previo pagamento di un premio determinato

Articolo 15-bis (Disposizioni urgenti in materia di liquidità): introdotto in sede referente, innalza a 120.000 euro (in luogo di 60.000 euro) la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo. La norma prevede inoltre che chi non paga otto rate (in luogo di cinque) decada dal beneficio e che il carico non possa essere nuovamente rateizzato. Si precisa inoltre che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non precluda al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Articolo 16 (Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese): contiene misure di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese – subordinatamente alla previa approvazione della Commissione europea – per far fronte alle difficoltà derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti alle sanzioni e contro-sanzioni adottate a seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia. Le misure hanno valore fino al 31 dicembre 2022 e consentono – a carico del Fondo di garanzia PMI – il rilascio di garanzie a fronte di investimenti per la realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, con esplicita esclusione delle imprese soggette a sanzioni a seguito del conflitto in Ucraina.

Articolo 17 (Garanzie concesse da SACE S.p.A. a condizioni di mercato): modifica la disciplina relativa alle garanzie che SACE in via ordinaria è autorizzata a rilasciare a condizioni di mercato sui finanziamenti alle imprese italiane, ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge n. 269/2003. Vengono pertanto ampliate le finalità degli interventi suscettibili di dare origine alle misure di sostegno e – mediante un allegato – vengono definiti i criteri, le modalità e le condizioni del rilascio delle garanzie e dell’operatività della garanzia dello Stato, superando la precedente formulazione che richiedeva l’intervento di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze – da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il MISE.

Articolo 18 (Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina): istituisce per l’anno 2022, nello stato di previsione del MISE, un Fondo con una dotazione di 130 milioni di euro per il sostegno – attraverso contributi a fondo perduto – alle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina, diverse da quelle agricole, in presenza dei requisiti e secondo i criteri di riparto ivi indicati. Si demanda comunque ad un decreto del MISE la definizione delle modalità attuative della misura. Si dispone altresì che, qualora la dotazione finanziaria sopra indicata non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il MISE provveda a ridurre in modo proporzionale il contributo.

Articolo 20-ter (Compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione): introdotto in sede referente, estende la platea dei soggetti che possono compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Con la norma in esame tale possibilità viene riconosciuta anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali.

Articolo 21 (Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0): eleva dal 20 al 50 per cento la misura del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero, a specifiche condizioni, entro il 30 giugno 2023).

Articolo 22 (Credito d’imposta formazione 4.0): rimodula complessivamente l’aliquota del credito d’imposta Formazione 4.0 per le piccole e medie imprese. In particolare, la misura dell’agevolazione viene elevata per le piccole imprese dal 50 al 70 per cento e, per le medie imprese, dal 40 al 50 per cento, con riferimento alle spese di formazione del personale dipendente volte ad acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale. La maggiorazione spetta a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del MISE e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto. Per quanto invece riguarda progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, qualora non soddisfino i suindicati requisiti, le misure del credito d’imposta sono diminuite al 40 per cento per le piccole imprese e al 35 per cento per le medie imprese.

Articolo 26-bis (Disposizioni in materia di gare per l’affidamento di servizi sostitutivi di mensa): introdotto in sede referente, reca novella alla disciplina inerente all’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, resi, in particolare, a mezzo dei “buoni pasto”, contenuta nell’articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016). Tale disciplina stabilisce che gli affidamenti in oggetto avvengano esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La novella in esame interviene su alcuni criteri di valutazione dell’offerta che possono essere stabiliti nel bando. In particolare, vengono soppresse talune limitazioni, previste a legislazione vigente, per il criterio del ribasso sul valore nominale del buono pasto. Si prevede, altresì, che lo sconto incondizionato verso gli esercenti debba essere non superiore al 5 per cento del valore nominale del buon pasto. Tale sconto incondizionato, specifica ulteriormente l’articolo in esame, remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti.

Articolo 29 (Misure a favore di imprese esportatrici): prevede che le disponibilità del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei suddetti casi è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell’intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto. Inoltre, prevede che la misura si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande presentate. L’efficacia dell’articolo in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE.

Articoli 31 e 32 (Una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti): riconoscono una somma di 200 euro, a titolo di indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti. In particolare, ai fini della erogazione della indennità una tantum, l’art. 31 individua la platea dei lavoratori dipendenti, mentre l’art. 32 contempla diverse categorie di soggetti: pensionati, percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

Articolo 34-bis (Modificazioni all’articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26): introdotto in sede referente, prevede che i datori di lavoro privati possano proporre offerte di lavoro congrue direttamente ai percettori del reddito di cittadinanza, salvo comunicarne l’eventuale mancata accettazione al centro per l’impiego competente anche ai fini della decadenza del beneficio.

Articolo 50 (Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 e disposizioni in materia di aiuti di Stato): modifica la disciplina antiriciclaggio identificando come unica Autorità di vigilanza europea competente in materia l’autorità bancaria europea (ABE). Inoltre, modifica il Testo unico della finanza per dare attuazione alla riforma adottata a livello europeo in materia di autorizzazione e vigilanza sui servizi di comunicazione dei dati sulle operazioni effettuate sui mercati finanziari, e dispone in merito all’attuazione di tali modifiche. In seguito, integra l’articolo 53 del decreto legge n. 34 del 2020 (cosiddetto “decreto Crescita”), inserendo a margine dello stesso il nuovo comma 1-quater, per effetto del quale, in ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, viene consentito alle imprese sulle quali grava l’obbligo di rimborsare aiuti illegali già ricevuti di accedere ai regimi di aiuto concessi a livello nazionale o territoriale ai sensi del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina.


In data 30/06/2022 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e le Parti sociali hanno aggiornato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Il nuovo Protocollo rimarrà in vigore fino al 31/10/2022.

L’art. 29-bis del DL n. 23/2020 prevede la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 del Codice Civile per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, nonché negli altri protocolli adottati a livello nazionale per fronteggiare la pandemia.

Come i precedenti Protocolli anche questo è strutturato in 13 punti.

Punto 6, relativo ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie (non sono più considerate le mascherine chirurgiche):
Fermi gli obblighi previsti dall’art. 10-quater del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalle legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.

Come previsto dal protocollo e sempre in relazione all’art. 2087 del Codice Civile, il Datore di lavoro, a tutela dell’azienda e dei propri lavoratori può decidere di adottare misure più incisive.


È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022 la LEGGE 29 giugno 2022, n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), la quale è entrata in vigore il 30 giugno 2022.

Di seguito la sintesi degli articoli di interesse del provvedimento approvato, con le modifiche apportate in sede di conversione dal parlamento:

Articolo 18 (Pagamenti elettronici, fatturazione elettronica, lotteria degli scontrini e superbonus)
Introduce delle modifiche alla disciplina dei pagamenti elettronici, all’obbligo di fatturazione elettronica nonché al funzionamento della cosiddetta lotteria degli scontrini. Nello specifico, stabilisce che i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati, oltre che con le carte di pagamento, anche con carte prepagate. L’articolo anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l’entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici. La norma estende, altresì, l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, finora esclusi, prevedendolo a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024. Infine, introduce delle modifiche alla disciplina della trasmissione dei dati di pagamento elettronici prevedendo che gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, oltre alle commissioni addebitate, e i dati identificativi degli strumenti di pagamento, anche gli importi complessivi delle transizioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti, sia nel caso in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un consumatore finale (come già previsto dalla norma vigente) sia nel caso in cui si tratti di un operatore economico. In tal modo l’Agenzia sarà in grado di incrociare i dati di pagamento digitale con carta con quelli relativi agli scontrini elettronici emessi dagli esercenti, così da effettuare controlli di congruità tra scontrini emessi e pagamenti ricevuti.
In sede di conversione è stato inserito il comma 4-bis, che stabilisce delle modifiche alla disciplina della lotteria degli scontrini. In particolare, la norma individua nella persona fisica maggiorenne che effettua il pagamento elettronico per sé, per un componente del nucleo familiare o in forza di una rappresentanza, il soggetto che può partecipare all’estrazione. Inoltre, si riconosce la possibilità di disciplinare, con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, le modalità di svolgimento di lotterie degli scontrini, sia istantanee, sia differite, differenziate anche per le operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi.

Articolo 19 (Portale nazionale del sommerso)
Prevede l’istituzione di un portale nazionale, gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro e denominato Portale nazionale del sommerso (PNS), in cui confluiscono i verbali ispettivi ed ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso e di lavoro e legislazione sociale; il portale sostituisce le attuali forme di condivisione di dati, inerenti alla suddetta attività, tra Ispettorato nazionale del lavoro, INPS ed INAIL e concerne gli atti summenzionati emessi dal medesimo Ispettorato e dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

Articolo 20 (Misure per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro nelle imprese impegnate nell’esecuzione di interventi oggetto del PNRR)
Prevede che l’INAIL promuova appositi protocolli di intesa, relativi alla sicurezza sul lavoro, con grandi gruppi industriali e altre imprese che siano impegnati nell’esecuzione di interventi oggetto del PNRR. In sede di conversione è stato aggiunto che tali protocolli possono essere promossi anche con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 25-bis (Modifiche all’articolo 224 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152)
Introdotto in sede di conversione, aggiunge il comma 5-ter all’articolo 224 del Codice dell’ambiente, concernente il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), al fine di prevedere che l’accordo di programma quadro tra gli operatori del comparto di riferimento stabilisca che i produttori e gli utilizzatori aderenti ai relativi consorzi o ad un sistema autonomo di gestione dei propri rifiuti di imballaggio o di restituzione degli stessi, assicurino la copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. A tal fine, si prevede che i produttori e gli utilizzatori possano avvalersi dei consorzi, facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.

Articolo 34 (Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere)
Rafforza il sistema di certificazione della parità di genere, di cui all’art. 46 bis del d.lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità). La prima modifica riguarda l’art. 93 del d.lgs. 50/2016, che disciplina la cauzione provvisoria (sotto forma di garanzia fideiussoria) richiesta alle aziende che vogliono partecipare alle gare d’appalto. L’articolo 93 prevede una serie di ipotesi di riduzione dell’importo della garanzia nel caso l’azienda rispetti determinate condizioni e tra queste, viene appunto aggiunto il possesso della certificazione per la parità di genere, che porterà a una diminuzione dell’importo del 30%. Inoltre, l’art. 33 va a modificare l’articolo 95 del codice degli appalti, inserendo anche la certificazione tra i criteri premiali che le amministrazioni pubbliche dovranno inserire nei bandi.

Articolo 37 (Disposizioni in materia di ZES e ZLS)
Introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali ed estende il credito d’imposta per gli investimenti in tali zone all’acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti. Inoltre, stanzia risorse per lo sviluppo industriale delle ZES e prevede l’emanazione di un apposito D.P.C.M. che disciplini le procedure di istituzione delle Zone Logistiche Semplificate e le loro modalità di funzionamento e organizzazione.

Articolo 42 (Modifiche all’articolo 389 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)
Differisce ulteriormente al 15 luglio 2022 l’entrata in vigore del d.lgs. 14/2019, noto come Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Viene inoltre abrogato il comma 1-bis dell’articolo 389, che rinviava al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore del titolo II della Parte prima recante le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

N. 74 CO.IM – Senato – Aula – Approvazione Legge di delegazione europea 2021

Nella seduta d’Aula del Senato del 30 giugno è stato approvato definitivamente il provvedimento S. 2481 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021).

Il testo è stato approvato nel medesimo testo approvato, con modificazioni, dalla Camera.

Il provvedimento verrà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale per la definitiva entrata in vigore. Il passo successivo sarà l’emanazione di un decreto legislativo che recepirà effettivamente le direttive, seguendo i principi e criteri direttivi stabiliti dalla Legge di Delegazione europea

Si ricorda che l’art. 4 stabilisce i princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori. Tali principi e criteri direttivi, che devono essere osservati dal Governo nell’esercizio della delega, stabiliti dall’art. 4, sono i seguenti:

  1. apportare alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche e le in­tegrazioni necessarie per il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva;
  2. coordinare le disposizioni relative al­ l’indicazione di prezzi, da introdurre nel co­ dice del consumo, di cui al decreto legisla­tivo n. 206 del 2005, in attuazione delle mo­difiche apportate alla direttiva 98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti in materia di in­dicazione di prezzi e, in particolare, con le disposizioni dell’articolo 15 del decreto legi­slativo 31 marzo 1998, n. 114;
  3. revisionare e adeguare l’apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, di cui al decreto le­gislativo n. 206 del 2005, nelle materie og­getto della direttiva (UE) 2019/2161, attra­verso la previsione di sanzioni efficaci, dis­suasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;
  4. stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161 siano esercitati dall’Autorità ga­rante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo ri­lievo nazionale, cui si applicano le disposi­ zioni del codice del consumo, di cui al de­creto legislativo n. 206 del 2005, fermo re­ stando quanto previsto dall’articolo 27, comma 1-bis, del medesimo codice;
  5. prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27- quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri in­teressati;
  6. stabilire le specifiche modalità di in­dicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo pre­cedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente; prolungare altresì a trenta giorni il termine di recesso per i con­ tratti stipulati nel contesto di visite a domi­cilio non richieste e di escursioni organiz­zate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso.

N. 71 CO.IM – Senato – D.l. Attuazione PNRR

Nella seduta d’Aula del Senato del 22 giugno è stato approvato, in prima lettura, con modificazioni, il provvedimento S. 2598 (Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)). Il provvedimento è stato, contestualmente, trasmesso alla Camera dei deputati per la seconda lettura.

Di seguito la sintesi degli articoli di interesse del provvedimento approvato, con le modifiche apportate dalle Commissioni riunite in sede referente:

Articolo 18 (Pagamenti elettronici, fatturazione elettronica, lotteria degli scontrini e superbonus)
Introduce delle modifiche alla disciplina dei pagamenti elettronici, all’obbligo di fatturazione elettronica nonché al funzionamento della cosiddetta lotteria degli scontrini. Nello specifico, stabilisce che i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati, oltre che con le carte di pagamento, anche con carte prepagate. L’articolo anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l’entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici. La norma estende, altresì, l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, finora esclusi, prevedendolo a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024. Infine, introduce delle modifiche alla disciplina della trasmissione dei dati di pagamento elettronici prevedendo che gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, oltre alle commissioni addebitate, e i dati identificativi degli strumenti di pagamento, anche gli importi complessivi delle transizioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti, sia nel caso in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un consumatore finale (come già previsto dalla norma vigente) sia nel caso in cui si tratti di un operatore economico. In tal modo l’Agenzia sarà in grado di incrociare i dati di pagamento digitale con carta con quelli relativi agli scontrini elettronici emessi dagli esercenti, così da effettuare controlli di congruità tra scontrini emessi e pagamenti ricevuti. Con l’approvazione dell’emendamento 18.77, le Commissioni in sede referente hanno inserito il comma 4-bis che stabilisce delle modifiche alla disciplina della lotteria degli scontrini. In particolare, la norma individua nella persona fisica maggiorenne che effettua il pagamento elettronico per sé, per un componente del nucleo familiare o in forza di una rappresentanza, il soggetto che può partecipare all’estrazione. Inoltre, si riconosce la possibilità di disciplinare, con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, le modalità di svolgimento di lotterie degli scontrini, sia istantanee, sia differite, differenziate anche per le operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi.

Articolo 19 (Portale nazionale del sommerso)
Prevede l’istituzione di un portale nazionale, gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro e denominato Portale nazionale del sommerso (PNS), in cui confluiscono i verbali ispettivi ed ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso e di lavoro e legislazione sociale; il portale sostituisce le attuali forme di condivisione di dati, inerenti alla suddetta attività, tra Ispettorato nazionale del lavoro, INPS ed INAIL e concerne gli atti summenzionati emessi dal medesimo Ispettorato e dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

Articolo 20 (Misure per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro nelle imprese impegnate nell’esecuzione di interventi oggetto del PNRR)
Prevede che l’INAIL promuova appositi protocolli di intesa, relativi alla sicurezza sul lavoro, con grandi gruppi industriali e altre imprese che siano impegnati nell’esecuzione di interventi oggetto del PNRR. Gli emendamenti identici 20.1 (testo 2) e 20.2, approvati in sede referente, propongono di prevedere che tali protocolli siano promossi anche con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 34 (Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere)
Viene rafforzato il sistema di certificazione della parità di genere, di cui all’art. 46 bis del dlgs 198/2006 (Codice delle pari opportunità). La prima modifica riguarda l’art. 93 del dlgs 50/2016, che disciplina la cauzione provvisoria (sotto forma di garanzia fideiussoria) richiesta alle aziende che vogliono partecipare alle gare d’appalto. L’articolo 93 prevede una serie di ipotesi di riduzione dell’importo della garanzia nel caso l’azienda rispetti determinate condizioni e tra queste, viene appunto aggiunto il possesso della certificazione per la parità di genere, che porterà a una diminuzione dell’importo del 30%. Inoltre, l’art. 33 va a modificare l’articolo 95 del codice degli appalti, inserendo anche la certificazione tra i criteri premiali che le amministrazioni pubbliche dovranno inserire nei bandi.

Articolo 37 (Disposizioni in materia di ZES e ZLS)
Introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali ed estende il credito d’imposta per gli investimenti in tali zone all’acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti. Inoltre, stanzia risorse per lo sviluppo industriale delle ZES e prevede l’emanazione di un apposito D.P.C.M. che disciplini le procedure di istituzione delle Zone Logistiche Semplificate e le loro modalità di funzionamento e organizzazione.

Articolo 42 (Modifiche all’articolo 389 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)
Differisce ulteriormente al 15 luglio 2022 l’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (Noto come Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).


Nella riunione di ieri tra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE  e parti sociali è stato deciso di confermare fino a al 30 giugno il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021.

Il protocollo per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, sancisce obbligatorietà dell’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore, ad esclusione delle attività svolte in condizioni di isolamento.

In allegato il testo del protocollo del 6 aprile 2021.


N.56 COIM Camera – Aula – D.l. Energia

Nella seduta d’Aula della Camera del 13 aprile è stato approvato in prima lettura, con modificazioni, il provvedimento C. 3495 (Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Il provvedimento verrà trasmesso al Senato per la definitiva conversione in Legge.
La Camera, durante l’esame presso le commissioni referenti, ha apportato al testo originale le seguenti modifiche di interesse:

Articolo 3-bis: affida a un decreto del MITE, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, l’adozione della Strategia nazionale contro la povertà energetica sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio nazionale della povertà energetica, disciplinato dal vigente articolo 11 del d.lgs. n. 210/2021. Tale Strategia nazionale contro la povertà energetica stabilisce obiettivi indicativi periodici, per l’elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo e per l’integrazione delle azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell’ambito delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della povertà energetica.

Articolo 25-bis: introduce, a partire dal 2023, a regime, una nuova disciplina per la concessione del credito d’imposta prevista per gli investimenti incrementali effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, escludendo dal perimetro del credito d’imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie sulle emittenti televisive e radiofoniche locali cui è tuttavia destinata un corrispondente quota di risorse a valere sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione. Viene, conseguentemente, abrogata la precedente disciplina del credito d’imposta per l’anno 2023.

Articolo 29-bis: modifica la disciplina dell’utilizzo di alcune agevolazioni mediante sconto in fattura e cessione del credito. Nello specifico, eleva da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta. In particolare, dispone che banche e intermediari, ove abbiano esaurito le possibili cessioni, possano effettuarne una ulteriore in favore di altri soggetti. Con riferimento a tale ultima cessione, si prevede altresì che il cedente sia responsabile solidalmente per il recupero dell’importo eventualmente non spettante. Tale disposizione si applica alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Infine, si segnala che, con riferimento al sopracitato provvedimento, sono stati accolti, previo parere favorevole del Governo, i seguenti ordini del giorno su temi di interesse:

  • 9/3495-AR/39, a prima firma dell’On. Alessio BUTTI (FdI), impegna il Governo ad istituire un Fondo per il sostegno dell’autoconsumo tra le piccole e medie imprese, con risorse indirizzate alla copertura di una parte delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; a prevedere misure di sostegno specificamente dedicate alle piccole e medie imprese per incoraggiarne gli investimenti energetici da fonti rinnovabili.
  • 9/3495-AR/91, a firma dell’On. Alessandro AMITRANO (M5S), impegna il Governo a potenziare gli investimenti nel percorso di transizione energetica che includano altresì incentivi per l’innovazione tecnologica, il rispetto dell’ambiente, nonché misure selettive mirate al sostegno economico e occupazionale per le imprese, famiglie vulnerabili e pensionati che oggi rappresentano le categorie più colpite dall’aumento dei prezzi sia energetici che alimentari.
  • 9/3495-AR/124, a prima firma dell’On. Daniela RUFFINO (Misto), impegna il Governo a destinare nel primo provvedimento utile idonee risorse al credito d’imposta per l’installazione di sistemi di accumulo per i nuovi impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo da parte delle imprese, prevedendo altresì che esso copra almeno il 70 per cento delle spese sostenute e che sia usufruibile da tutte le imprese operanti sul territorio nazionale.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2022 la LEGGE 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del d.l. n. 4/2022 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, c.d. d.l. Sostegni-ter.

Durante l’iter di conversione in legge presso i due rami del parlamento, sono state apportate alcune modifiche al testo originale del decreto.

Di seguito gli articoli di interesse della Legge, con le relative modifiche apportate:

Articolo 2 (Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio): istituisce nello stato di previsione del MISE il “Fondo per il rilancio delle attività economiche” con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Le imprese considerate ai fini del beneficio devono aver maturato ricavi nel 2019 non superiori a 2 milioni di euro e una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Il contributo è pari a percentuali del fatturato, che variano in senso decrescente al crescere dell’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019. L’importo del contributo può essere ridotto per rispettare la disciplina sugli aiuti di Stato e anche qualora la dotazione finanziaria del fondo non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di tutte le imprese aventi diritto. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il MISE può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione.

Articolo 3 (Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica):stanzia 40 milioni di euro per l’anno 2022 da destinare ad interventi per le imprese che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie), 56.10 (ristorazione), 56.21 (catering), 56.30 (Bar caffè), 93.11.2 (gestione delle piscine) che, nell’anno 2021, hanno subìto una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la predetta riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Inoltre, estende l’ambito di applicazione del credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino, attualmente limitato alle attività manifatturiere, alle omologhe attività di commercio, pure gravemente danneggiate dalle misure di contenimento e dagli effetti economici indotti dalla crisi pandemica. In particolare, la disposizione prevede che il credito di imposta di cui all’articolo 48-bis del c.d. d.l. Rilancio, relativamente alle rimanenze di magazzino registrate nel 2021, sia riconosciuto anche alle imprese nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili (codice ATECO 47.51), di articoli di abbigliamento (codice ATECO 47.71) e di calzature e articoli in pelle (codice ATECO 47.72).

In sede di conversione è stato introdotto il comma 3-bis, il quale consente ai soggetti che scelgono di revocare, anche parzialmente, una rivalutazione fiscale di beni di impresa già effettuata, di rendere l’operazione neutrale dal punto di vista civilistico, eliminandone gli effetti dal bilancio.

Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali): introdotto in sede di conversione, estende all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, in luogo di disporne l’estensione, condizionata al possesso di specifici requisiti, al solo esercizio 2021.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale nonché in materia di accesso al lavoro delle persone con disturbi specifici di apprendimento): esclude, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS dell’INPS), fruiti dai datori di lavoro dei settori maggiormente colpiti dalle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, individuati nell’allegato I al presente decreto,  nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022, l’applicazione della relativa contribuzione addizionale (che sarebbe prevista a carico del datore).

Le categorie o sottocategorie interessate dall’esenzione transitoria in oggetto – così come integrate nella riformulazione approvata dal Senato – fanno parte degli ambiti del turismo, della ristorazione, del commercio all’ingrosso, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, delle organizzazioni associative, nonché di specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi.

In sede di conversione sono stati aggiunti i commi 2-bis e 2-quinquies, i quali recano misure volte ad assicurare alle persone con disturbi specifici di apprendimento uguali opportunità per l’accesso al mondo del lavoro, anche attraverso la previsione di idonee modalità di svolgimento delle attività di selezione in ambito privato, nonché una migliore inclusione professionale, disponendo al contempo che tali misure siano applicate in ambito sociale e in ogni occasione di valutazione di percorsi formativi finalizzati all’esercizio di un’attività lavorativa.

Articolo 10 (Piano transizione 4.0): introduce una maggiorazione del beneficio fiscale previsto dal cosiddetto “Piano transizione 4.0” per l’acquisto di beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati. In particolare, ferma restando l’applicazione dell’aliquota del 20 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e dell’aliquota del 10 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, limitatamente agli investimenti individuati con decreto del MISE, di concerto con il MITE e con il MEF il limite massimo di costi complessivamente ammissibili è elevato da 20 milioni a 50 milioni di euro.

Articolo 10-bis (Misure per il rafforzamento dell’azione dei confidi in favore delle PMI): introdotto in sede di conversione, autorizza i “confidi” (consorzi di garanzia collettiva fidi) ad utilizzare le risorse a loro disposizione per concedere – oltre a garanzie – finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici. Tali finanziamenti devono essere conformi ai limiti consentiti da eventuali normative di settore.

Articolo 14 (Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW in media e alta/altissima tensione ): prevede che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), al fine di ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw.

Articolo 15 (Credito d’imposta imprese energivore): la norma è volta a garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia.

Si prevede che alle imprese ricomprese fra quelle di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, che hanno subito nell’ultimo trimestre 2021 un incremento del costo per KWh, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. In particolare, il predetto incremento pari a oltre il 30 per cento del costo per KWh, al netto di imposte ed eventuali sussidi, è rilevato dall’impresa facendo riferimento a tutti i contratti di fornitura in essere, compresi i contratti di durata a prezzo bloccato. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Articolo 23: modifica il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro:

  • elimina il riferimento al pagamento del saldo da parte di INPS non essendo più vigente la disciplina dell’anticipo parziale del trattamento di integrazione salariale e chiarisce che i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale devono essere inviati dal datore di lavoro entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il trattamento di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
  • chiarisce che il trattamento di integrazione salariale è compatibile con contratti a tempo determinato di durata pari a sei mesi
  • chiarisce che l’esame congiunto ai fini della CIGO può essere effettuato anche in via telematica
  • chiarisce che l’esame congiunto ai fini della CIGS può essere effettuato anche in via telematica
  • chiariscono che la condizionalità si applica a tutti i soggetti beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria
  • chiarisce che vengono trasferiti nel Fondo di integrazione salariale i soli contributi relativi ai trattamenti di integrazione salariale già versati o comunque dovuti dal datore di lavoro ai fondi territoriali intersettoriali.

Articolo 27 (Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea): aumenta i massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle Camere di commercio a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall’ordinamento contabile. L’aumento dei massimali costituisce adeguamento della cornice nazionale alle modifiche nel frattempo intervenute in sede europea alle Sezioni 3.1 e 3.12 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” cd. Temporary Framework (sesta modifica).

Articolo 28-ter (Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale): introdotto in sede di conversione, precisa i termini per l’utilizzo da parte dei beneficiari dei crediti d’imposta relativi alla cessione o allo sconto di alcune detrazioni fiscali oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria. In particolare, la norma stabilisce che per i crediti d’imposta che non possono essere utilizzati in quanto oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, il termine per l’utilizzo delle quote residue al momento del sequestro è aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso.


N. 52 CO.IM – Gazzetta Ufficiale – Pubblicazione d.l. per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza
Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2022 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, il quale entra in vigore il 25 marzo 2022.

Di seguito le misure di interesse del provvedimento:

– Decade l’obbligo di esibizione del green pass per accedere ai negozi dal 1° aprile 2022.

– Si prevede una graduale eliminazione del green pass base: dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base l’accesso, tra gli altri, ai seguenti servizi e attività:
servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione. All’aperto non servirà alcun tipo di green pass. Per i turisti stranieri, invece, l’obbligo di esibizione del green pass nei ristoranti al chiuso termina già a partire dal 1° aprile. Mense e catering continuativo su base contrattuale. Corsi di formazione pubblici e privati.

– Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso è obbligatorio, sull’intero territorio nazionale, indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Inoltre, fino al 30 aprile 2022, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche.

– Si prevede una graduale eliminazione del green pass rafforzato: dal 1°al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass rafforzato l’accesso, tra gli altri, ai seguenti servizi e attività: convegni e congressi.

– Gli over 50 potranno accedere ai luoghi di lavoro anche con il solo Green Pass base. Termina, dunque, l’obbligo di super green pass sui luoghi di lavoro per gli over 50.

– Viene preservata, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario. Potranno a tale scopo essere adottate una o più ordinanze che contengano misure derogatorie che tengano conto dell’andamento dell’epidemia.

– Il Ministro della Salute potrà adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

N.49 CO.IM – Gazzetta Ufficiale – Pubblicazione d.l. per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, il quale entra in vigore il 22 marzo 2022.
Di seguito gli articoli di interesse del provvedimento:

Articolo 2 (Bonus carburante ai dipendenti)
Per l’anno  2022,  l’importo  del  valore  di  buoni  benzina  o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito d’impresa.

Articolo 3 (Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle  imprese per l’acquisto di energia elettrica)
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, è riconosciuto un credito di imposta, pari al 12 per cento della  spesa  sostenuta  per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Articolo 4 (Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle  imprese per l’acquisto di gas naturale)
Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale è riconosciuto, un credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno  2022,  per  usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,  qualora  il  prezzo  di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero  (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un  incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre dell’anno 2019.

Articolo 5 (Incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)
Il credito di  imposta a favore delle imprese energivore, fissato dall’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento.
Il credito d’imposta a  favore delle imprese a forte consumo di gas naturale fissato dall’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 15 per cento è rideterminato nella misura del 20 per cento.

Articolo 7 (Trasparenza dei prezzi – Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)
Sono potenziati l’attività e gli strumenti a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi già istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. In particolare, è istituita una apposita “Unità di missione”, con relativa dotazione di personale, per le attività istruttorie, di analisi, valutazione ed elaborazione dei dati. I titolari dei contratti di approvvigionamento di gas per il mercato italiano saranno tenuti a trasmettere al Ministero della transizione ecologica e all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) i contratti già sottoscritti o da sottoscrivere. Le informazioni tramesse saranno trattate nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili.

Articolo 8 (Rateizzazione delle bollette per i consumi  energetici  e Fondo di garanzia PMI)
Le  imprese  con sede in  Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di 24 rate mensili. La garanzia potrà essere rilasciata da SACE, fino al 90% degli importi dovuti ai fornitori.

Articolo 9 (Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)
I crediti d’imposta riconosciuti in favore delle imprese energivore e  delle imprese a forte consumo di gas naturale sono utilizzabili  entro il 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di  credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Articolo 11 (Disposizioni in materia di integrazione salariale)
Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale è riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per alcune settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.

Articolo 12 (Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi)
È prevista un’agevolazione contributiva (esonero totale) per acquisizione di personale già dipendente di imprese in crisi. L’esonero contributivo in vigore per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento.


N.46 CO.IM – Senato – D.l. Sostegni-ter
Nella seduta del 16 marzo della 5a Commissione (Bilancio) del Senato, riunita in sede referente, si è concluso l’esame in commissione del provvedimento S. 2505 (D.l. Sostegni-ter).
Al termine della seduta le Commissioni hanno deliberato di conferire alle relatrici il mandato a riferire in senso favorevole all’Assemblea sul provvedimento.

Durante l’esame presso la commissione referenti, sono state approvate le seguenti proposte emendative su temi di interesse:

  • 1.20, a prima firma del Sen. Davide FARAONE (IV), proroga al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione le cui attività sono vietate o sospese ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221. I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 16 ottobre 2022.
  • 3.122, a prima firma del Sen. Daniele MANCA (PD), consente ai soggetti i quali scelgono di revocare, anche parzialmente, una rivalutazione fiscale di beni di impresa già effettuata, di rendere l’operazione neutrale dal punto di vista civilistico, eliminandone gli effetti dal bilancio.
  • 3.157, a firma del Sen. Fiammetta MODENA (FI), impone all’ISTAT, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, la definizione di una specifica classificazione merceologica delle attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, ai fini dell’attribuzione del codice ATECO, considerata la particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio ed il necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività.
  • 7.1, a prima firma del Sen. Marco CROATTI (M5S), aggiunge ulteriori categorie o sottocategorie interessate dall’esenzione transitoria, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale, di cui all’art. 7, comma 1, fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022, l’applicazione della relativa contribuzione addizionale. Delle nuove categorie fanno parte degli ambiti del turismo, della ristorazione, del commercio all’ingrosso, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, delle organizzazioni associative, nonché di specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi.
  • 7.56, a firma della Sen. Anna ROSSOMANDO (PD), reca misure volte ad assicurare alle persone con disturbi specifici di apprendimento uguali opportunità per l’accesso al mondo del lavoro, anche attraverso la previsione di idonee modalità di svolgimento delle attività di selezione in ambito privato, nonché una migliore inclusione professionale, disponendo al contempo che tali misure siano applicate in ambito sociale e in ogni occasione di valutazione di percorsi formativi finalizzati all’esercizio di un’attività lavorativa.
  • 10.0.19, a prima firma del Sen. Vasco ERRANI (LeU), autorizza i “confidi” ad utilizzare le risorse a loro disposizione per concedere – oltre a garanzie – finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici. Tali finanziamenti devono essere conformi ai limiti consentiti da eventuali normative di settore.
  • 23.0.15, a prima firma del Sen. Emilio FLORIS (FI), differisce dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 una norma transitoria in materia di somministrazione di lavoro, relativamente alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

N.40 CO.IM – Gazzetta Ufficiale – D.l. Energia
Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17 recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, il quale entra in vigore il 2 marzo.
Di seguito gli articoli di interesse del provvedimento:

  • Articolo 1 (Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022)
    Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
  • Articolo 2 (Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas)
    In deroga a quanto previsto dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Inoltre, al fine di contenere per il secondo trimestre dell’anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 250 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.
  • Articolo 4 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore)
    Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del MISE 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Tale credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Inoltre, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  • Articolo 5 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale)
    Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Si intende per impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del MITE 21 dicembre 2021, n. 541 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  • Articolo 8 (Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia)
    Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui all’art. 1 e 1-bis del d.l. 8 aprile 2020 n. 23, relativi alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19, sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia. Inoltre, viene disposto che fino al 30 giugno 2022 la commissione da versare al fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa, come previsto dall’ art. 13 del sopracitato decreto-legge, non è dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia.

N.38 CO.IM – Senato – D.l. Milleproroghe

Nella seduta d’Aula del Senato del 24 febbraio è stato approvato definitivamente il provvedimento S. 2536 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, c.d. d.l. Milleproroghe), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Il testo è stato approvato nel medesimo testo approvato, con modificazioni, dal Senato.
L’iter di conversione del decreto-legge si è dunque concluso e il provvedimento verrà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale per la definitiva entrata in vigore.
Si ricorda che, in prima lettura alla Camera sono state approvate le seguenti proposte emendative su temi di interesse:

  • 3.093, a prima firma dell’On. Sabrina DE CARLO (M5S), proroga al 30 giugno 2022 le disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico alle imprese di pubblico esercizio, di cui all’art. 9-ter, commi 4 e 5 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.
  • 12.28, a prima firma dell’On. Roberto PELLA (FI), al fine di tutelare l’occupazione e di consentire l’uscita delle imprese dall’eccezionale situazione di crisi economica dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19, proroga in via eccezionale la durata delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale, previste dal regolamento di cui al DPR 13 settembre 2005, n. 296, in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata, al 31 dicembre 2024.
  • 20.020, a prima firma dell’On. Annagrazia CALABRIA (FI), 20.06, a prima firma dell’On. Ylenja LUCASELLI (FdI) e 20.02, a prima firma dell’On. Silvana Andreina COMAROLI (Lega), prorogano al 30 giugno 2022 il termine entro cui dovrà essere versata l’IRAP dovuta, al netto di interessi e sanzioni.

N.23 CO.IM – Gazzetta Ufficiale – Nuovo d.l. Sostegni

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, il quale entra in vigore dallo stesso 27 gennaio 2022.
Si segnala che il decreto verrà trasmesso al Senato, che ne inizierà l’iter di conversione (S. 2505).

Di seguito gli articoli di interesse del provvedimento:

  • Articolo 2: istituisce nello stato di previsione del MISE il “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle attività di commercio al dettaglio maggiormente incise dalle misure di contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 individuate dai codici ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Si tratta, in particolare, delle attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati, di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati e di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati, di tutte le attività dei seguenti gruppi di commercio al dettaglio in esercizi specializzati: prodotti per uso domestico, articoli culturali e ricreativi, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in, cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria, fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici, orologi e articoli di gioielleria, altri prodotti esclusi quelli di seconda mano, nonché attività di commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi, commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature e di altri prodotti e di commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati.

Inoltre, dispone che per accedere al fondo le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Alla data di presentazione della domanda, le imprese beneficiarie devono, altresì: avere sede legale o operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese; non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019; non essere destinatarie di sanzioni interdittive.

Infine, fissa l’ammontare del contributo, applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi all’esercizio 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti all’esercizio 2019. In particolare:

  1. a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi all’esercizio 2019 non superiori a 400.000 euro;
  2. b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi all’esercizio 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  3. c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi all’esercizio 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
  • Articolo 3: stanzia 40 milioni di euro per l’anno 2022 da destinare ad interventi per le imprese che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie), 56.10 (ristorazione), 56.21 (catering), 56.30 (Bar caffè), 93.11.2 (gestione delle piscine) che, nell’anno 2021, hanno subìto una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la predetta riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Inoltre, estende l’ambito di applicazione del credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino, attualmente limitato alle attività manifatturiere, alle omologhe attività di commercio, pure gravemente danneggiate dalle misure di contenimento e dagli effetti economici indotti dalla crisi pandemica. In particolare, la disposizione prevede che il credito di imposta di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, relativamente alle rimanenze di magazzino registrate nel 2021, sia riconosciuto anche alle imprese nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili (codice ATECO 47.51), di articoli di abbigliamento (codice ATECO 47.71) e di calzature e articoli in pelle (codice ATECO 47.72).

  • Articolo 7: prevede l’esonero dal pagamento dei descritti contributi addizionali previsti dall’articolo 5 e dall’articolo 29, comma 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in favore dei settori maggiormente incisi dalle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, individuati nell’allegato I al presente decreto che, nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa.
  • Articolo 10: introduce una maggiorazione del beneficio fiscale previsto dal cosiddetto “Piano transizione 4.0” per l’acquisto di beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati. In particolare, ferma restando l’applicazione dell’aliquota del 20 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e dell’aliquota del 10 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, limitatamente agli investimenti individuati con decreto del MISE, di concerto con il MITE e con il MEF il limite massimo di costi complessivamente ammissibili è elevato da 20 milioni a 50 milioni di euro.
  • Articolo 14: prevede che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), al fine di ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw.
  • Articolo 15: la norma è volta a garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia.

Si prevede che alle imprese ricomprese fra quelle di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, che hanno subito nell’ultimo trimestre 2021 un incremento del costo per KWh, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. In particolare, il predetto incremento pari a oltre il 30 per cento del costo per KWh, al netto di imposte ed eventuali sussidi, è rilevato dall’impresa facendo riferimento a tutti i contratti di fornitura in essere, compresi i contratti di durata a prezzo bloccato. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

  • Articolo 23: modifica il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro:
    • elimina il riferimento al pagamento del saldo da parte di INPS non essendo più vigente la disciplina dell’anticipo parziale del trattamento di integrazione salariale e chiarisce che i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale devono essere inviati dal datore di lavoro entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il trattamento di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
    • chiarisce che il trattamento di integrazione salariale è compatibile con contratti a tempo determinato di durata pari a sei mesi
    • chiarisce che l’esame congiunto ai fini della CIGO può essere effettuato anche in via telematica
    • chiarisce che l’esame congiunto ai fini della CIGS può essere effettuato anche in via telematica
    • chiariscono che la condizionalità si applica a tutti i soggetti beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria
    • chiarisce che vengono trasferiti nel Fondo di integrazione salariale i soli contributi relativi ai trattamenti di integrazione salariale già versati o comunque dovuti dal datore di lavoro ai fondi territoriali intersettoriali.

 

N.22 CO.IM – Gazzetta Ufficiale – Decreto attuativo MEF su Aiuti di Stato
Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2022 è stato pubblicato il DECRETO 11 dicembre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del c.d. decreto Sostegni.

Si ricorda che le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del d.l Sostegni hanno disegnato un quadro normativo (c.d. “regime–quadro”) finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno elencate al comma 13 del medesimo decreto-legge di usufruire dei nuovi e più elevati massimali previsti per le Sezioni 3.1 “Aiuti di importi limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” a seguito dei diversi interventi emendativi che hanno interessato la Comunicazione della Commissione europea del 19 recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Il decreto in esame, definisce le modalità applicative finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, nonché al monitoraggio e al controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette Sezioni, tenuto anche conto delle richieste che la Commissione europea ha avanzato nel corso dell’iter di notifica delle citate disposizioni ai fini dell’adozione di una decisione positiva di autorizzazione.

Il decreto stabilisce quanto segue:

  • Articolo 1: elenca le disposizioni di legge che, al fine di sostenere le imprese colpite dalla crisi e di limitare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e di contenimento adottate in risposta all’epidemia di COVID-19, hanno introdotto nell’ordinamento le agevolazioni (esenzioni fiscali, crediti d’imposta, contributi diretti, etc.) in relazione alle quali si rendono applicabili le previsioni del “regime-quadro” e, conseguentemente, le disposizioni attuative contenute negli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.
  • Articolo 2: individua i massimali pro tempore applicabili di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, in base alle quali l’impresa può usufruire di agevolazioni compatibili con le regole europee sugli aiuti di Stato, precisando, in particolare, che:
    • 800.000 euro per impresa unica, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
    • 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021;

Agli aiuti richiamati all’articolo 1 del presente decreto si applicano i seguenti massimali:

  • 3.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;
  • 10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
  • Articolo 3: prevede che, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, i soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall’articolo 1 presentino all’Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle predette Sezioni, nella quale attestano, inter alia, che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” utilizzata in materia di aiuti di Stato.

Ai fini dell’applicazione della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, gli operatori economici sono tenuti altresì ad attestare nell’autodichiarazione la sussistenza delle ulteriori condizioni specificamente previste dalla predetta Sezione. In particolare, il beneficiario delle misure dichiara che, nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati è inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019 e che l’importo dell’aiuto richiesto non supera il 70 per cento (90 per cento per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento. Il periodo di riferimento individuato dal soggetto beneficiario dell’aiuto come rilevante per la spettanza della singola misura non può in ogni caso essere successivo alla data di presentazione dell’autodichiarazione.

Inoltre, dispone che per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.

  • Articolo 4: disciplina le ipotesi di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo e le modalità attraverso le quali è possibile procedere alla restituzione dell’importo dell’aiuto eccedente i predetti massimali o al recupero dello stesso, demandando a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e dei termini di attuazione delle disposizioni in esso contenute.

In particolare prevede che:

  • Il soggetto beneficiario proceda volontariamente alla restituzione dell’importo dell’aiuto eccedente il massimale di riferimento, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004
  • In caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto eccedente il massimale, dispone che il corrispondente importo, al quale dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto, è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa
  • In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

N. 21 CO.IM – Gazzetta Ufficiale – DPCM 21 gennaio 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio è stato pubblicato il DPCM 21 gennaio 2022 recante l’individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19, con efficacia a partire dal 1° febbraio 2022.
Tale DPCM individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non sarà richiesto il possesso del green pass, come stabilito dall’art. 3 del d.l. 7 gennaio 2022, n. 1, il quale, si ricorda, prevede che a partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 20220 il green pass “base” diventerà obbligatorio per pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Per quanto di interesse il DPCM prevede che:

  • le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali non è richiesto il possesso del green pass sono considerate quelle alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio e sono le seguenti:
    • Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto
    • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
    • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
    • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
    • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
    • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
    • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
    • Commercio al dettaglio di materiale per ottica
    • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • il rispetto delle misure di cui sopra è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all’allegato attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

N. 10 CO.IM – Senato – Approvazione con emendamento D.l. Covid novembre 2021

Nella seduta d’Aula del Senato del 12 gennaio è stato approvato, con modifiche, il provvedimento S. 2463 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali).

Durante l’esame l’Aula ha approvato il seguente emendamento di interesse, presentato dalla Commissione referente, che si riferisce all’articolo 4, relativo all’estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19:

  • 4.28, il quale specifica espressamente che tra coloro che hanno l’obbligo di esibire il green pass nei luoghi di lavoro del settore privato, sono compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande.

Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera dei deputati per la definitiva approvazione.


N. 8 CO.IM – Governo – Aggiornamento attività consentite in zona bianca, gialla e arancione

L’11 gennaio il Governo ha aggiornato la tabella delle attività consentite senza/con green pass “base”/”rafforzato” a seconda che ci si trovi in zona bianca, gialla o arancione. Nella zona rossa invece le chiusure scattano ancora per tutti, indipendentemente dal proprio status vaccinale.

Gli aggiornamenti del Governo prevedono che:

  • In zona arancione chi è senza green pass base non si potrà spostare fuori dal proprio Comune, eccetto per motivi di salute, lavoro o necessità. Anche i non vaccinati potranno quindi uscire dal Comune ma solo con tampone negativo e con un mezzo proprio.
  • In zona arancione potranno accedere ai centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi solo i possessori del super green pass (escluse le attività commerciali essenziali).

Si segnala, tuttavia, che tale tabelle verrà riaggiornata nei prossimi giorni poiché dal 20 gennaio entrerà in vigore l’obbligo del green pass base anche per i servizi alla persona e dal 1° febbraio servirà anche per gli uffici pubblici, banche, poste, negozi e centri commerciali (escluse le attività commerciali essenziali).


DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, il quale è entrato in vigore l’8 gennaio.

Si segnala che il decreto verrà trasmesso al Parlamento, che ne inizierà l’iter di conversione.

Di seguito i punti di interesse disciplinati dal nuovo decreto:

  • Il decreto prevede, fino al 15 giugno 2022, l’estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV-2, ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

  1. a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  2. b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
  3. c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.
  • Il decreto prevede, per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio prossimo.
    Per un approfondimento su “Responsabilità civili (o eventualmente penali) per Amministratori Delegati, Amministratori di CdA e Sindaci nel caso in cui il dipendente ultra cinquantenne venga trovato sul posto di lavoro senza green pass sul posto di lavoro”:  CLICCA QUI

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazioni o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

  • Il decreto prevede che il green pass “base” diventerà obbligatorio per accedere alle seguenti attività:
    • A partire dal 20 gennaio 20220 e fino al 31 marzo 20222: servizi alla persona
    • A partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 20220: pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

 


DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229 (Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria), il quale entra in vigore dal 31 dicembre 2021.

Il provvedimento prevede che:

  • Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è ampliato l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
    – alberghi e altre strutture recettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
    – sagre e fiere, convegni e congressi;
    – feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
  • Dal 10 gennaio 2022 il Green pass sarà richiesto anche per l’utilizzo dei mezzi di trasporto e per l’accesso e l’utilizzo dei seguenti servizi e attività:
    – impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici
    – servizi di ristorazione all’aperto
    – piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto
    – centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto
  • Dal 10 gennaio 2022 è previsto che in zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all’aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.
  • Il decreto disciplina la misura della quarantena precauzionale disponendo che non si applichi a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Tali soggetti sono obbligati di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
  • Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 dovrà definire un protocollo d’intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti.

Gazzetta Ufficiale – Nuovo d.l. Covid

Il 24 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 (Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19), che è entrato in vigore il 25 dicembre 2021. Il provvedimento, per quanto di interesse:

  • Proroga ulteriormente lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022.
  • Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è stato ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
  • Fino al 31 gennaio 2022 in tutto il territorio nazionale, comprese le zone bianche, diventa obbligatoria l’utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
  • fino al 31 marzo 2022 il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione è consentito esclusivamente ai soggetti provvisti di green pass rafforzato e che dunque rientrino in uno dei seguenti casi:
    • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del  ciclo vaccinale primario o della somministrazione della  relativa  dose  di richiamo;
    • avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2,
    • avvenuta guarigione da COVID-19 dopo  la  somministrazione della prima dose di  vaccino  o  al  termine  del  ciclo  vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di  richiamo
    • soggetti di età inferiore  ai  dodici  anni  o soggetti  esenti  dalla campagna vaccinale.

N. 288 CO.IM – Senato – Legge di Bilancio 2022

Nella seduta d’Aula del Senato del 24 dicembre è stato approvato in prima lettura, con modificazioni, il provvedimento S. 2448 (Legge di Bilancio 2022), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Nello specifico,  il Governo ha presentato il maxiemendamento che recepisce le modifiche introdotte dalla Commissione Bilancio e le trasforma in un unico articolo. Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera dei deputati per la definitiva approvazione.

Inoltre, si segnala che sono stati accolti, previo parere favorevole da parte del Governo, i seguenti ordini del giorno su temi di interesse:

  • G/2448/117/5, impegna il Governo ad estendere il beneficio alle perdite maturate nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 onde evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi in corso e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile.
  • G/2448/124/5, che impegna il Governo a valutare la possibilità di riconoscere alle imprese che esercitano in maniera prevalente un’attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, un credito di imposta relativo all’acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale per le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria 8744, CO2, R29o, pari dell’8o per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 5o. 00o euro e nella misura del 4oper cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro.
  • G/2448/130/5, impegna il Governo a prorogare, anche oltre il 1º luglio 2022, alcune misure di intervento del Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13 del DL Liquidità, in quanto rappresentano un sostegno importante per le imprese in questa fase.
  • G/2448/131/5, impegna il Governo a valutare la possibilità prevedere per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2022 l’utilizzo del credito d’imposta sulle perdite registrate nel 2020, esclusivamente in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022 e di aumentare per l’anno 2022 il limite massimo di cui al predetto Fondo Patrimonio PMI per la sottoscrizione di obbligazioni titoli di debito di nuova emissione.
  • G/2448/132/5, impegna il Governo a prevedere la possibilità per SACE di controgarantire il rischio di prima o seconda perdita su portafogli di finanziamenti erogati o garanzie fornite o crediti presenti o futuri derivanti da garanzie sotto qualsiasi fonda, alle imprese che prestano servizi collegati all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
  • G/2448/137/5, impegna il Governo a valutare la possibilità di rendere strutturale l’aumento ad euro 500 (a fronte dei precedenti 258,23 euro) dell’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, così come stabilito dall’articolo 112 del Decreto Agosto.
  • G/2448/78/5, impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare misure volte a prorogare la misura di cui al comma 185 della Legge di Bilancio 2020, che riconosce un credito d’imposta alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Nello specifico, alle imprese che a decorrere dal 1°gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
  • G/2448/96/5, impegna il Governo a:
    • prevedere che il contratto di espansione abbia efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati e contenga il numero dei lavoratori da assumere nel corso della durata del contratto, la riduzione media complessiva dell’orario di lavoro calcolata su tutto il personale a tempo indeterminato in forza alla data di sottoscrizione del contratto e il numero dei lavoratori interessati all’attività formativa o di riqualificazione;
    • prevedere che le assunzioni siano effettuate a tempo indeterminato, anche con il contratto di apprendistato professionalizzante, nonché con il contratto di apprendistato per la qualificazione o riqualificazione, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia beneficiario di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali, applicando alle medesime tutte le disposizioni agevolative nel tempo vigenti, anche in deroga ai limiti di cumulabilità dalle stesse previsti;
    • prevedere che il datore di lavoro che intenda avviare un percorso di formazione o riqualificazione dei lavoratori possa concordare una riduzione media oraria non superiore al 5 per cento dell’orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale dei lavoratori, nonché prevedere che, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro possa essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato; prevedere altresì che il datore di lavoro a fronte della riduzione oraria possa richiedere all’INPS una prestazione denominata indennità di espansione, per una durata di 12 mesi anche non continuativi, da riconoscere ai lavoratori e calcolata con le modalità e nella misura prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e che all’indennità di espansione non si applichino le disposizioni previste nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, salvo quelle espressamente richiamate;
    • prevedere che per le aziende che sottoscrivono il contratto di espansione con un organico superiore a 50 unità lavorative, ma non superiore a 1000, la riduzione media oraria sia elevata al 15 per cento;
    • prevedere che, a fronte della riduzione oraria, il datore di lavoro sia tenuto a redigere un progetto di formazione che può intendersi assolto anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l’insegnamento necessario per l’assegnazione del lavoratore ad una mansione con competenze tecniche professionali diversa rispetto a quella cui è adibito il lavoratore, utilizzando l’opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica, prevedendo altresì che il progetto debba contenere le misure idonee a garantire l’effettività della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore, che il progetto, parte integrante del contratto di espansione, descriva i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati e le ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali e che i lavoratori individuati e le modalità di attuazione del progetto formativo possano risultare anche non direttamente corrispondenti alla riduzione oraria attuata in azienda;
    • prevedere che per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosca per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, una prestazione mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato da apposita certificazione rilasciata dall’INPS o da altro ente previdenziale di appartenenza, prevedendo altresì che le disposizioni si applichino a qualunque accesso a pensione nel tempo vigenti anche attraverso gli istituti di cumulo, di ricongiunzione, di computo in gestione separata, di cumulo, che trovino altresì applicazione le norme sulla totalizzazione internazionale ai sensi dei regolamenti UE o delle convenzioni bilaterali con i Paesi extra UE; prevedere inoltre che il datore di lavoro possa provvedere, a suo carico e previo il versamento all’INPS o ad altro ente previdenziale di appartenenza della relativa provvista finanziaria, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’adesione alla prestazione in oggetto, che le disposizioni si applichino ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della indennità mensile senza ricorrere ad operazioni di riscatto, cumulo o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso all’indennità per effetto del riscatto, cumulo o della ricongiunzione, che le relative risorse siano versate all’INPS o ad altro ente previdenziale di appartenenza, dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento, che i versamenti del datore di lavoro siano deducibili ai sensi della normativa vigente; prevedere inoltre che, qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versi anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto; prevedere infine che per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l’indennità mensile sia ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata sia ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa;
    • prevedere che, per i lavoratori di cui sopra, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possano in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento della esplicitazione in forma scritta del consenso per l’adesione alla prestazione in oggetto;
    • prevedere che, qualora le assunzioni a tempo indeterminato da effettuare siano almeno una per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro operi per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore, qualora siano almeno due per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro di cui al medesimo comma opera per ulteriori ventiquattro mesi, e qualora siano almeno tre per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro opera per ulteriori trentasei mesi; prevedere altresì che il datore di lavoro interessato presenti apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi, e che il medesimo datore di lavoro sia obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.

N. 279 CO.IM – Camera – D.l. attuazione PNRR

Nella seduta del 15 dicembre della Commissione Bilancio della Camera, riunita in sede referente, si è concluso l’esame del provvedimento C. 3354 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose).

La Commissione ha deliberato quindi di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in esame. Inoltre, si segnala che la Commissione ha approvato i seguenti emendamenti su temi di interesse:

  • Gli identici 19.03, a prima firma dell’On. Rebecca FRASSINI (Lega) e 19.010, a firma dell’On. Stefano FASSINA (LeU), introducono l’art. 19-bis, il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento da parte dei negozianti, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di debito o carta di credito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
  • 1.196, a prima firma dell’On. Paolo TRANCASSINI (FdI), istituisce un fondo nello stato di previsione del MISE, per l’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese operanti nel settore della ristorazione con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, che costituiscono limite di spesa. I criteri, le modalità e l’ammontare del contributo saranno stabiliti con decreto del MISE, di concerto con il Ministro del turismo e con il MEF, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

N. 278 CO.IM – Camera – D-l. Fiscale

Nella seduta d’Aula della Camera del 15 dicembre è stato approvato, in via definitiva, il provvedimento C. 3395 (Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, c.d. d.l. Fiscale), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Il testo è stato approvato nel medesimo testo approvato, con modificazioni, dal Senato. L’iter di conversione del decreto-legge si è concluso e il provvedimento verrà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale per la definitiva entrata in vigore.
Si ricorda che le modifiche apportate dal Senato per quanto di interesse prevedono:

Articolo 1

  • Dopo l’articolo 1 è inserito l’articolo 1-bis, il quale proroga dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24 del d.l. Rilancio, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato”.

Articolo 5

  • Dopo il comma 6, è aggiunto il comma 6-bis, il quale interviene sulla disciplina del cd. Patrimonio Destinato, istituito dal d.l. Rilancio in seno a Cassa Depositi e Prestiti per effettuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare:
    • estende al 30 giugno 2022 gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19
    • amplia gli interventi di Patrimonio Destinato a condizioni di mercato, sia con riferimento ai soggetti, sia con riferimento alle tipologie di operazioni.
  • Dopo il comma 12, è aggiunto il comma 12-ter, il quale differisce l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione per i commercianti dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2022.
  • Dopo il comma 14, è aggiunto il comma 14-quater, il quale dispone che l’obbligo di tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino decorre a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze sono superiori, rispettivamente, a 5,164 milioni e a 1,1 milione di euro. Si tratta delle scritture contabili indicate all’articolo 14, primo comma, lettera d) del D.P.R. n. 600 del 1973, che devono essere tenute da società, enti e imprese commerciali.
  • Dopo l’articolo 5 è aggiunto l’articolo 5-quater, il quale modifica la disciplina delle limitazioni all’utilizzo del contante, escludendo la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, ripristinando quella dettata dal comma 3 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, paria a 3.000 euro.
  • Dopo l’articolo 5 è aggiunto l’articolo 5-novies, il quale stabilisce che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili, possano trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti di pagamento e l’importo giornaliero delle transazioni, anche tramite il sistema PagoPA, ai fini della fruizione del credito di imposta loro riconosciuto dalle norme vigenti.

Articolo 11

  • Il comma 15 è sostituito con un nuovo comma 15, che mantiene un limite temporale di applicazione della norma in materia di somministrazione di lavoro, relativamente alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore, fissandolo al 30 settembre 2022.
  • Dopo l’articolo 11 è aggiunto l’articolo 11-ter, il quale consente di destinare le risorse previste dal Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive al Fondo nuove competenze, per le finalità di sostegno alla ripresa economica delle imprese nell’ambito dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale. In relazione a quanto previsto dal PNRR, vengono soppresse le disposizioni istitutive del Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).

Articolo 13

  • Al comma 1, primo periodo, viene previsto che, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.
  • Al comma 1, dopo la lettera d), sono inserite altre lettere che prevedono tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, l’obbligo ulteriore di individuare il preposto o preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza, con possibilità, per i contratti e gli accordi collettivi di lavoro di stabilire l’emolumento ad essi spettante. Inoltre, prevedono, tra le competenze dei preposti, di sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti; in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate. Circa la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, si dispone che l’addestramento consista nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172 (Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/2021)
Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021)

Principali evidenze:
OBBLIGO VACCINALE E TERZA DOSE
Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.
 
GREEN PASS
– la durata delle certificazioni verdi COVID-19 passa da 12 a 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla somministrazione di richiamo (cosiddetta “terza dose”);
– l’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

SUPER GREEN PASS
A decorrere dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 GENNAIO 20221 viene introdotto il “Suer Green Pass” o “Green Pass rafforzato”; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:
– spettacoli
– spettatori di eventi sportivi
– ristorazione al chiuso
– feste e discoteche
– cerimonie pubbliche.
In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato. Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca.
 
Con il super green pass è possibile accedere a:
– ristoranti
– cinema
– teatri
– stadi
– attività sociali e ricreative in generale.
Il green pass con tampone sarà utilizzabile invece solo per:
– recarsi al lavoro
– prendere mezzi di trasporto a lunga percorrenza
– accedere ad alberghi
– accedere agli spogliatoi per l’attività sportiva
– utilizzare mezzi di trasporto ferroviario regionale
– utilizzare mezzi trasporto pubblico locale, con controlli effettuati a campione.
CONTROLLI
Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno. 
Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.