Locazione commerciale: durata, rinnovo e disdetta

Insieme agli Avvocati Giulia Comparini e Alessandro Barzaghi dello studio legale Cocuzza & Associati approfondiamo il tema della locazione commerciale in termini di durata, rinnovo e disdetta.

Durante l’evento “Il punto legale su franchising e retail real estate” che si è svolto lo scorso settembre presso la nostra sede, gli Avvocati Giulia Comparini e Alessandro Barzaghi dello studio legale Cocuzza & Associati hanno approfondito il tema della locazione commerciale. Scopriamo insieme la durata dei contratti, come viene disciplinato il rinnovo e la loro disdetta.

Locazione commerciale durata

La durata dei contratti di locazione commerciale è strettamente connessa all’attività svolta. Per gli immobili adibiti ad attività commerciali, industriali artigianali, di interesse turistico e di lavoro autonomo, la durata non può essere inferiore a sei anni. Per quanto riguarda invece gli immobili adibiti allo svolgimento di attività alberghiere o imprese assimilate, la durata minima della locazione è di nove anni.

Locazione commerciale disdetta - rinnovo

Se le parti non danno disdetta al contratto entro 12 mesi (per le attività commerciali, industriali artigianali, di interesse turistico e di lavoro autonomo) o entro 18 mesi (per le attività alberghiere) prima della scadenza, il contratto si intende tacitamente rinnovato rispettivamente di altri sei e nove anni.

Locazione commerciale diniego di rinnovo

Il locatore può impedire il rinnovo automatico della locazione alla prima scadenza inviando al conduttore una comunicazione c.d. di diniego di rinnovo.

Il diniego di rinnovo, tuttavia è consentito al locatore solo in alcuni casi previsti all’articolo 29 della L. 392/78.

Tra questi ne elenchiamo alcuni:

  • utilizzo in proprio dei locali (da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta) come abitazione o esercizio di una delle attività indicate nell’art. 27 L. 392/1978 o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all’esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali;
  • demolizione o ricostruzione, integrale ristrutturazione. In questo caso il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l’azione di rilascio dell’Immobile in favore del locatore.

In caso di diniego di rinnovo, il locatore dovrà indicare nella lettera raccomandata uno dei motivi previsti dalla legge a pena di nullità, altrimenti il conduttore potrà proseguire nel rapporto contrattuale considerando la locazione non terminata dall’invio di questa comunicazione non completa.

Articolo in collaborazione con STUDIO LEGALE COCUZZA & ASSOCIATI.

Locazione commerciale: rinuncia preventiva all'indennità di avviamento

Locazione commerciale: rinuncia preventiva all'indennità di avviamento

Scarica la guida

Partner