Home › L’art. 28, D.L. n. 34/2020, ha introdotto un credito d’imposta per le locazioni degli immobili a uso non abitativo e per l’affitto d’azienda, relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In via generale detto credito d’imposta è pari al 60% del canone mensile di locazione pagato e del 30% per i contratti a prestazioni complesse o affitto di aziende.Inizialmente, non era prevista nessuna possibilità di utilizzo del credito d’imposta per le imprese con compensi o ricavi superiori a 5 milioni di Euro.In sede di conversione in legge del suddetto D.L. n. 34/2020, è stato inserito il comma 3-bis che ha consentito anche alle imprese con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro la possibilità di ricevere il suddetto credito di imposta, ancorché nelle percentuali rispettivamente del 20% e del 10%.Il D.L. n. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”), mediante l’art. 8, ha prorogato la suddetta agevolazione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Il comma 1 del suddetto art. 8 precisa che tale credito di imposta spetta “ indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente “ richiamando poi, per quanto compatibili, le misure già introdotte con l’art. 28, D.L. n. 34/2020, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77.Si chiede di chiarire dunque se le imprese con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di Euro, alla luce del prefato “Decreto Ristori”, debbano dunque applicare le aliquote rispettivamente del 60% – 30% o del 20% – 10%