[18 marzo 2020]
Laddove per i singoli punti vendita le singole società abbiano già in corso una CIGS derivante dall'utilizzo di contratti di solidarietà, troverà applicazione l'art. 20 del nuovo decreto. La Società potrebbe pertanto richiedere di fruire della nuova CIG, che sospende e sostituisce la CIGS precedente. Di converso, laddove le suddette società abbiano già fruito della CIGS derivante dall'utilizzo dei contratti di solidarietà, potrebbero comunque beneficiare del trattamento ordinario di integrazione salariale. Infatti, come previsto dal comma 3 dell'art. 19, non trovano applicazione i limiti previsti dall'art. 4, comma 1 d.lgs. 148/2015 in relazione alla durata massima di utilizzo di CIGO e CIGS. Il nuovo ammortizzatore sociale non è infatti calcolato nei limiti temporali previsti.