Arbitrato: “Dichiarazione comune” delle parti sociali
Vista la recente approvazione della nuova disciplina in materia di arbitrato
(contenuta nel cosiddetto “collegato lavoro” approvato definitivamente dal Parlamento
il 3 marzo), il Segretario della Cisl ha quindi proposto a tutte le organizzazioni di
rappresentanza delle imprese una ipotesi di “dichiarazione comune” utile a superare le
preoccupazioni suscitate dal provvedimento legislativo circa la possibilità che tramite
una nuova disciplina della procedura arbitrale venissero “scardinate” le tutele del
lavoratore in materia di licenziamento.
La proposta sindacale è stata di chiarire sin d’ora che, ferma restando l’importanza di poter far ricorso alle procedure arbitrali e quindi la volontà di disciplinare la materia con accordo interconfederale in ogni suo aspetto, se la clausola compromissoria dovesse essere pattuita “al momento della assunzione” non potrà comunque “riguardare le controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro”. Quindi viene fatto salvo il diritto del lavoratore a rivolgersi sempre e comunque al giudice ordinario in caso di licenziamento.
A fronte di questa proposta, condivisa da tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori ad eccezione della Cgil, le Confederazioni di rappresentanza delle imprese - dopo una fase di consultazione - hanno unanimemente espresso il loro consenso procedendo alla sottoscrizione di una “Dichiarazione comune” con la quale “Le parti riconoscono l’utilità dell’arbitrato, scelto liberamente e in modo consapevole dalle parti, in quanto strumento idoneo a garantire una soluzione tempestiva delle controversie in materia di lavoro a favore della effettività delle tutele e della certezza del diritto. Le parti si impegnano pertanto a definire con tempestività un accordo interconfederale escludendo che il ricorso delle parti alle clausole compromissorie poste al momento dell’assunzione possa riguardare le controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro”.
