Liberalizzazione delle vendite promozionali: è ancora caos a livello regionale. Lo evidenzia una ricerca Confimprese
Milano, 5 luglio 2010 - Nonostante la normativa nazionale (Decreto 114/98 sulla completa liberalizzazione; Legge 248/2006 sulle limitazioni temporali tranne che nei periodi precedenti le vendite di fine stagione) che prevede una quasi totale liberalizzazione delle vendite promozionali, dall'esame delle normative regionali condotto da Confimprese risulta una forte disomogeneità tra le Regioni: in Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Calabria non è prevista una disciplina limitativa delle vendite promozionali, che sono invece disciplinate in maniera stringente in Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Puglia. In Sicilia i periodi in cui poter effettuare vendite promozionali sono stabiliti ogni due anni con decreto regionale.
Dallo studio emergono sia un'ulteriore polverizzazione del potere decisionale con rimandi ai Comuni, come in Piemonte dove sono i Comuni a decidere sulle modalità di esposizione del prezzo pieno e promozionale, sia restrizioni ulteriori in contrasto con la normativa nazionale, quali limitazioni temporali, autorizzazione preventiva.
«Confimprese si è attivata - sottolinea Mario Resca presidente Confimprese - per sensibilizzare le istituzioni affinché in Conferenza Stato Regioni si lavori per armonizzare le normative regionali. In piena coerenza con l'intento del Governo di semplificare la normativa in materia di attività produttive (Le norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali e C. 2680 Jannone - Rel. Raisi), un coordinamento tra le Regioni in materia di vendite promozionali rappresenterebbe sicuramente un passo importante volto a ridurre costi e tempi per catene della distribuzione moderna che operano sul territorio nazionale».
In particolare Confimprese auspica che un intervento in tal senso porti ai seguenti risultati: nessun limite al numero di prodotti oggetto della vendita promozionale; nessun limite alla durata della vendita promozionale; per i pro stagionali non possibilità di effettuare vendite promozionali solo nei 30 giorni precedenti l'inizio delle vendite di fine stagione (nessun limite per altre merceologie); nessun obbligo di comunicazione al Comune oppure obbligo di comunicazione solo 5 giorni prima indicando: data inizio e durata, ubicazione dell'esercizio, prodotti in promozione, sconto applicato, quantità merci oggetto della vendita straordinaria, titolare dell'esercizio; eliminazione di qualsiasi competenza comunale in materia di vendite promozionali; definire in maniera univoca se esporre anche il prezzo di promozione oltre che il prezzo intero e lo sconto praticato in percentuale (questi ultimi due dati sono già obbligatori in tutte le Regioni); definire in maniera univoca cosa deve indicare la pubblicità. Con la conseguente possibile proposta: data inizio e durata della promozione, dicitura "vendita promozionale", prodotti in promozione, percentuale di sconto praticato, estremi della comunicazione al Comune se necessaria.
Laura Galdabini
Comunicazione e Ufficio Stampa
Piazza Sant'Ambrogio, 16
20123 - Milano
Cell. 347.8234941
Tel. 02.89013233
Fax 02.874475
l.galdabini@confimprese.it
www.confimprese.it
[5.7.2010]
